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Un, due, Tre…CSIamo

25-05-2020 21:00 - News nazionali
Strumenti, risorse e risposte chiare per accedere insieme ai benefici del Terzo Settore
L'Ufficio giuridico-fiscale del CSI, in questa sezione FAQ, risponde alle domande più frequenti dal territorio associativo in merito al Terzo Settore. La pagina è in continuo aggiornamento. Per domande, informazioni o suggerimenti scrivere a fiscale@csi-net.it - giuridico@csi-net.it

Un, due, Tre…CSIamo

1) Si parla tanto di Terzo Settore. Ma quale sarebbero, in sintesi, i benefici per un circolo culturale, ricreativo o sportivo nel costituirsi o, eventualmente, trasformarsi in Ente del terzo Settore (ETS)?
Il principale vantaggio gestionale consiste nel poter svolgere - con un unico ente associativo - tutte le attività di consolidato interesse del nostro circuito (sportive, culturali, ricreative, formative, sociali, assistenziali turistiche, ecc.) beneficiando delle agevolazioni previste dal Codice del Terzo Settore che, come vedremo, sono, in molti casi, analoghe o persino più interessanti rispetto a quelle previste dalla normativa tradizionale. “Un unico soggetto al posto di tanti”, consentirà di evitare sprechi di risorse e duplicazione di adempimenti (assemblee, direttivi, bilanci, elezioni, ecc.) senza rinunciare, per questo, agli indispensabili benefici fiscali e normativi.

2) Perché non è già così? Una ASD, ad esempio, non può svolgere anche attività culturali o ricreative, oltre a quelle più propriamente sportive?
Può farlo certamente, ma rinunciando ad avvalersi, per esse, delle agevolazioni fiscali: con l'avvento del registro CONI 2.0 e la pubblicazione della circolare Agenzia delle Entrate 18 e del 2018, l'attività istituzionale agevolata delle ASD e SSD è stata ristretta alle sole discipline sportive riconosciute dal CONI nelle delibere 1568 e 1569 del 2017. Pertanto, qualsiasi attività estranea a tali discipline non potrà avvantaggiarsi dei profili di detassazione previsti dall'art. 148 c. 3 del TUIR. Nè del regime agevolato forfettario previsto dalla legge 398 del 1991, a meno che tali iniziative siano oggettivamente inquadrabili come attività “connesse”, ossia strettamente al servizio di quelle sportive istituzionali. Pertanto, la ASD che si espone nell'esplorare nuove finalità e nuovi campo di azione, rischia di dover applicare ai relativi proventi, il regime fiscale ordinario previsto per le imprese, con i relativi adempimenti contabili e dichiarativi.

3) Qualche esempio pratico?
Un centro estivo: per le ASD i proventi derivanti dalla iscrizione dei soci/tesserati potranno essere defiscalizzati alla sola condizione che tale iniziativa sia inquadrabile come evento sportivo o formativo in una o più discipline statutarie riconosciute dal CONI. Al contrario, se il “camp” ha una finalità prevalentemente o esclusivamente ludica, motoria, ricreativa esso costituirà attività commerciale, gestibile con il ricorso al regime forfettario, solo se è dimostrabile una connessione con le finalità primarie sportive. Altrimenti, come sopra precisato, si dovrà far ricorso a modalità ordinarie di contabilità, dichiarazione e versamento delle imposte. Stessa evidenza per altre attività come la gestione del punto ristoro a fini meramente ricreativi, eventi di musica dal vivo, sagre culturali, ecc.

4) Sarebbe a dire, quindi, che la ASD non è più un modello organizzativo efficiente per le attività sportive?
No. ASD e SSD restano il modello elettivo per la gestione delle attività sportive dilettantistiche, ma solo per quelle. E' appena il caso di rammentare che persino gli sport emergenti, ossia non codificati come disciplina riconosciuta dal CONI, sono considerati attività commerciale “non connessa” per le ASD. Alla luce della normativa vigente possiamo affermare che la ASD perde efficacia gestionale tutte le volte che la sua attività travalica i confini delle discipline riconosciute dal CONI, a prescindere da ogni ulteriore considerazione di merito sull'utilità sociale e sull'importanza collettiva degli interventi posti in essere. Ciò a causa delle possibili complicazioni contabili e fiscali innescate dallo svolgimento di attività ultronee.

5) In questo quadro così complesso, quale aiuto perviene dal Codice del Terzo Settore?
L'art. 5 del D.Lgs 117 del 2017, istitutivo della riforma, annovera, tra le attività di interesse generale che l'ETS può svolgere, a livello statutario, oltre allo sport dilettantistico nella sua accezione più generale e onnicomprensiva, anche arte e cultura, svago, didattica e formazione, lotta alla dispersione scolastica, turismo sociale, tutela del territorio, solo per fare alcuni esempi familiari al circuito CSI. Un ETS, può costituirsi, quindi, per svolgere una o più di queste materie, senza restrizioni o limiti che non siano quelle dell'assenza di finalità di lucro e della volontà di aiutare il prossimo. Il modo migliore di approcciare la riforma del Terzo Settore è leggere l'art. 5 del decreto: una finestra sulle grandi possibilità del privato sociale.

6) Sempre in tema sportivo, dunque, se un ETS elegge a materia di intervento lo sport dilettantistico non dovrà solo e necessariamente limitarsi alle discipline riconosciute dal CONI?
Assolutamente no. Il Codice del Terzo Settore, a differenza della normativa sul Registro CONI, lascia libero l'ETS di interpretare lo sport come materia in movimento. Come evoluzione di discipline tradizionali e creazione di nuove discipline o sport emergenti. La coabitazione statutaria tra sport, cultura, divertimento, prevista dall'art. 5, consente di abbattere lo steccato tra gioco e competizione, lasciando spazio anche a nuove modalità di gara o performance come quelle esprimibili a distanza, con l'ausilio di dispositivi elettronici o nella forma del videogame. Solo per fare alcuni esempi.

7) Continuiamo con gli esempi. In cosa si differenzia la gestione di un punto ristoro per un ETS rispetto a quella di una ASD?
Certamente nelle finalità di base che ne giustificano l'apertura e la gestione. Nella ASD esso deve porsi al “servizio” pressoché esclusivo dell'attività sportiva in un rapporto che potremmo definire “ancillare”. Nel senso che il baretto associativo deve collocarsi negli immediati pressi degli impianti sportivi e fare servizio, in buona sostanza, durante gare ed allenamenti. Un utilizzo ulteriore rispetto a queste regole di ingaggio, rischia di precipitare la ASD nella gestione commerciale “pura “di cui si è parlato nelle FAQ precedenti. In un ETS che contempli più finalità di cui all'art. 5 del decreto, il baretto servirà, invece, ciascuno di tali scopi, conformandosi ad essi. Pertanto la somministrazione sarà possibile anche durante eventi artistici, culturali, di promozione del territorio, a servizio del turismo sociale o delle attività educative e formative. Sul piano sanitario ed amministrativo, invece nessuna differenza. L'accesso sarà sempre riservato ai soli tesserati dell'ente nazionale di appartenenza.

8) Ma l'ampiezza delle materie e il moltiplicarsi delle possibilità non rischiano di spalancare ulteriormente le porte del privato sociale a opportunisti ed evasori?
E' un rischio immanente ad ogni attività potenzialmente destinataria di benefici fiscali. Tuttavia sarebbe un errore grossolano pensare che il Terzo Settore costituisca un fortino sguarnito di difesa nei confronti di evasori ed elusori. Tralasciando al momento il tema dei controlli, va osservato, infatti che lo svolgimento delle attività di cui all'art. 5 è ammesso solo a condizione che sia:
a) privo di finalità di lucro, basato prevalentemente sul volontariato;
b) esercitato secondo le modalità di partecipazione democratica previste dal CTS;
c) vincolato al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Soprattutto l'ultimo punto costituisce una novità di rilievo, poiché impone una valenza sociale all'operato degli ETS che può essere in vari modi verificata e misurata attraverso indicatori di impatto e che avvicina gli ETS alle ONLUS del precedente sistema normativo.

9) In concreto: che significa svolgere una attività di tipo culturale o sportivo secondo “finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”?
Significa che esse sono al servizio reale e tangibile della collettività di riferimento dell'associazione (la città, il borgo, il quartiere, la comunità parrocchiale, ecc.) anche oltre e al di là del rapporto associativo che collega il sodalizio ai suoi soli iscritti. L'ETS è concepito, dal D.Lgs 117, come una longa manus privata nel mondo dei bisogni e dei servizi collettivi: a fianco dello stato e degli altri enti territoriali. L'utilità sociale si misura in termini di concreto ausilio alla soluzione di questi problemi, non tanto e non solo con riferimento a chi può permettersi un consumo personale, a proprie spese, di sport, arte, cultura, divertimento, poiché un approccio di questo tipo è caratteristico del mercato. L'attenzione, invece, va rivolta a tutte le categorie che condividono qualche forma di disagio: fisico, mentale ma anche economico. Con un approccio volto a superare le differenze che, nei fatti, discriminano le singole persone e i gruppi, impedendo a taluni l'accesso a beni e servizi meritevoli.

10) Lo statuto degli ETS deve rispecchiare tale approccio?
Si, per gli ETS sono previsti, come per tutte le associazioni degli “statuti tipo”. Tuttavia questi non potranno essere compilati solo con riferimento ai pochi dati essenziali del sodalizio, come spesso si fa per altre tipologie di associazione. Il registro unico del Terzo Settore, richiede che l'ETS candidato al riconoscimento, espliciti e specifichi, materia per materia, le finalità perseguite, le attività concretamente deputate e le modalità di gestione delle stesse, con riferimento effettivo alla vocazione sociale e di utilità collettiva.

11) Ancora una volta chiediamo qualche esempio di pratica applicazione
Si pensi alle attività di recupero scolastico. Un bambino che - proveniente da famiglia in difficoltà economica - ne avesse necessità, dovrebbe poter ottenere dall'ETS un servizio di qualità a tariffe inferiori a quelle di mercato. Altrimenti non avremmo bisogno della promozione sociale. Altro caso: in un piccolo borgo soggetto a fenomeni di progressivo spopolamento e invecchiamento, la nascita di un centro culturale con annesso baretto associativo, locali per la musica dal vivo e altre manifestazioni può fare la differenza. Non è la stessa cosa se il sodalizio ubica le proprie attività nel centro storico di una città ad alto reddito pro-capite, ricco di offerte culturali e di svago. Sono solo esempi per chiarire cosa significa svolgere un'attività secondo modelli di utilità sociale, solidarietà, coscienza civica.

12) Il Codice del Terzo Settore annovera molti modelli organizzativi al suo interno: fondazioni, associazioni, cooperazione, volontariato, promozione sociale. Quale schema si adatta meglio alla vocazione e alle esigenze del circuito associativo CSI?
E' questo un punto su cui esiste un fondamentale accordo tra esperti e base associativa: il modello preferibile – alternativo a quello delle ASD , che resta lo schema di elezione per il comparto sportivo - è quello delle associazioni di promozione sociale (APS). Il CTS le definisce come associazioni che svolgono attività di interesse generale a beneficio dei propri iscritti o di terzi avvalendosi prevalentemente del volontariato dei propri associati. Come vedremo successivamente, la struttura dei benefici fiscali e normativi concessi a questa tipologia di enti è molto vantaggiosa e per vari aspetti già familiare alle associazioni sportive e culturali.

13) Perché nelle APS è posta così enfasi sull'apporto volontario degli associati?
Perché il perseguimento di finalità sociali e solidaristiche necessita di un approccio donativo: non sarebbe possibile praticare tariffe realmente inclusive per i servizi istituzionali delle APS se tutte le risorse coinvolte venissero pagate. Ciò non significa che le APS non possano avvalersi di personale dipendente o lavoratori autonomi ma ci sono dei limiti: il numero dei lavoratori non può superare il 50% dei volontari o il 5% degli associati. Così se abbiamo 10 volontari potremo occupare anche 5 tra dipendenti e autonomi pagati. Oppure se abbiamo 200 soci soci, impiegarne 10.

14) In sintesi, quali sono gli step necessari per costituire una APS ?
- già in sede di costituzione, essa deve avere una base sociale composta da non meno di sette soci persone fisiche o tre Associazioni di Promozione Sociale. Tali limiti debbono essere rispettati anche successivamente, durante la vita del sodalizio;
- la APS può ammettere come soci anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro ma questi non devono superare il 50% delle Associazioni di Promozione Sociale affiliate;
- L'APS può costituirsi a mezzo di atto costitutivo e statuto registrato presso l'Ade, scrittura privata autenticata o per atto pubblico notarile. Non è ammessa la costituzione di fatto o tramite atti non registrati. Atto costitutivo e statuto debbono essere conformi alle disposizioni previste, per tutti gli ETS, dal D.Lgs 117 del 2017;
- dopo la costituzione, per accedere allo status di APS, il sodalizio deve iscriversi nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) che, tuttavia, al momento non è ancora stato definitivamente istituito;
- in attesa dell'istituzione del RUNTS, le neonate associazioni di promozione sociale possono, però, affiliarsi al CSI e far domanda di riconoscimento automatico come APS ai sensi della legge 383 del 2000. Allorquando verrà attivato il RUNTS, le associazioni riconosciute dal CSI trasmigreranno automaticamente nel nuovo registro nazionale;
- in alternativa esse possono chiedere il riconoscimento come APS nella Regione di appartenenza, con un iter tuttavia, più complesso rispetto a quello c.d. “ automatico” previsto in caso di affiliazione ad una APS nazionale come il CSI
- solo successivamente all'iscrizione nel RUNTS, le APS potranno beneficiare delle principali agevolazioni fiscali e normative previste dal Codice del Terzo Settore.

15) E quali, invece, per trasformare una associazione già esistente in una APS?
Rispetto al programma esposto nella precedente FAQ, non è necessaria, ovviamente, la costituzione perché l'ente associativo già esiste. Occorrerà in ogni caso rispettare il limite di almeno 7 soci persone fisiche o 3 APS associate. Il sodalizio dovrà approvare in assemblea straordinaria uno statuto conforme e registrarlo presso l'Ade. Come al punto precedente, seguono: affiliazione al CSI, riconoscimento automatico e trasmigrazione automatica nel RUNTS.

16) Una associazione già iscritta, in tempi passati, nel registro APS, e che desidera trasmigrare, a tempo debito, nel RUNTS, cosa deve fare?
Deve solo adeguare, se necessario, il proprio statuto alla nuova disciplina dettata dal D.Lgs 117 del 2017. Essendo già nel registro APS, trasmigrerà, infatti, nel RUNTS quando quest'ultimo sarà attivo.

17) Quanto tempo occorre al CSI per effettuare il riconoscimento automatico di una propria APS affiliata?
I tempi cambiano a seconda che si tratti di una associazione di nuova costituzione oppure di una già esistente. In ambedue i casi il CSI svolge celermente il compito assegnatogli in base alla vecchia legge 383 del 2000, ovvero certificare la rispondenza dello statuto alle norme in materia (o, in caso contrario, indicare all'associazione le specifiche modifiche da apportare a tal fine). Dopo la certificazione, spetta al Ministero del Lavoro, invece, provvedere, con proprio decreto direttoriale all'iscrizione del circolo nel registro APS. E qui sussistono due distinte tempistiche:
a) per le associazioni già costituite, occorrono da un minimo di 30 a un massimo di 60 giorni. Decorrenti da quando il CSI trasmette al Ministero la lista delle APS da iscrivere a registro;
b) per le associazioni di nuova costituzione occorre, invece, un anno. Perché il diritto all'iscrizione nel registro APS sorge trascorsi almeno dodici mesi dalla costituzione del sodalizio.

18) Perché affrettarsi negli adeguamenti se il RUNTS non è stato nemmeno istituito? Da quando decorrono i benefici previsti dal CTS e quale è il regime nel frattempo applicabile all'associazione?
Questa è una domanda molto importante che esige una risposta più articolata: tranne alcune agevolazioni (esenzioni imposta di bollo e registro, ad esempio) che sono già applicabili alle “vecchie” APS, iscritte nei registri nazionale e regionali, la maggior parte dei benefici sarà accordato alle “nuove” APS e, in genere, a tutti gli ETS, dopo l'iscrizione nel RUNTS. In particolare, i nuovi regimi fiscali, di cui parleremo più oltre, divengono applicabili nell'anno successivo di imposta a quello di iscrizione nel RUNTS. Pertanto, se l'iscrizione dell'associazione nel RUNTS avviene nel 2021, i relativi benefici saranno godibili a decorrere dall'anno di imposta 2022. Stesso dicasi per gli adempimenti specifici previsti dal CTS. Nel frattempo, le associazioni che si sono candidate all'iscrizione nel RUNTS, continuano semplicemente ad applicare la tradizionale normativa fiscale: la detassazione dei corrispettivi istituzionali ex art. 148 c. 3 del TUIR e il regime forfettario legge 398 del 1991, se gestiscono anche attività commerciali. Questo odierno è dunque un “buon momento” non per affrettarsi ma, piuttosto, per curare, con calma, gli adempimenti di costituzione o di adeguamento degli statuti al nuovo regime APS.

19) Dopo la istituzione del RUNTS, i circoli culturali e le ASD che non si adegueranno alle norme imposte dal CTS, potranno continuare a beneficiare delle tradizionali agevolazioni fiscali?
Le ASD iscritte nel registro del CONI, si. I circoli e le associazioni culturali no: per questi ultimi l'adesione al Terzo Settore è, nei fatti, una via a senso unico. Esse non potranno più beneficiare dell'art 148. c. 3 del TUIR né della legge 398 per la gestione delle attività commerciali e l'unico percorso per recuperare benefici similari è proprio l'iscrizione nel RUNTS in qualità di APS.

20) Se a seguito della istituzione del RUNTS, un'associazione può provvedere da sola ad iscriversi nel RUNTS, in cosa consisterebbe il beneficio di iscriversi al CSI?
Nell'intanto, il beneficio è quello di avvalersi del riconoscimento automatico come APS, ai sensi della vecchia normativa l. 383 del 2000, che consentirà all'associazione di trasmigrare automaticamente nel RUNTS allorquando esso sarà costituito. Il CSI, inoltre, fornisce già adesso e fornirà sempre alle APS proprie affiliate la consulenza giuridico-fiscale gratuita per la gestione dei sodalizi, la necessaria copertura assicurativa per i soci e per i volontari, in conformità a quanto richiesto dal CTS e i programmi di attività sociale, culturale, sportiva, ricreativa rispondenti ai criteri di utilità sociale e solidarietà in linea con i principi della Riforma.

21) Alcuni enti nazionali sostengono che tramite la loro affiliazione, le associazioni possono iscriversi nel RUNTS senza fare alcunché. Corrisponde al vero?
No. Gli enti che sono APS nazionali come il CSI, possono, al più, offrire alle proprie associate ciò che già offre il CSI ma non oltre. Gli adeguamenti statutari al CTS, ad esempio, ove necessari sono a carico dell'associazione richiedente. Pertanto, se quest'ultima non ottempera, non potrà iscriversi nel RUNTS o ne sarà successivamente estromessa. Non corrisponde assolutamente al vero che sia sufficiente essere affiliati a una qualsiasi APS nazionale per ottenere, a cascata, l'iscrizione nel RUNTS.

22) Una ASD può iscriversi sia nel registro CONI che nel RUNTS, in qualità di APS?
Questa domanda è stata oggetto di ampio dibattito negli ultimi due anni. Studiosi della materia, come il prof. Fici dell'Università di Bologna, hanno risposto positivamente al quesito sulla base di una semplice ed efficace considerazione: la legge non esclude la doppia iscrizione ma impone una scelta netta sui regimi fiscali. Pertanto, iscrivendosi al RUNTS, una ASD perde la possibilità di applicare l'art. 148 c. 3 del TUIR e la 398/91 , ma acquista i regimi similari previsti per le APS che, a determinate condizioni, potrebbero risultare persino più vantaggiosi per il sodalizio. Il punto di vista del prof. Fici è stato inoltre confermato anche dal Prof. Sepio in occasione della diretta #SFactor organizzata dal CSI nel mese di aprile 2020. Dunque rispondiamo si, è possibile.

23) Conviene ad una ASD iscriversi in entrambi i registri CONI e RUNTS?
A determinate condizioni conviene senz'altro. Iscrivendosi anche nel RUNTS, una ASD può ampliare la sfera delle proprie attività istituzionali, svolgendo, ad esempio, anche attività culturale, ricreativa oppure quegli sport emergenti che, allo stato attuale, non trovano riconoscimento nel registro CONI. Restando iscritta in quest'ultimo, però, la ASD potrà continuare a beneficiare anche delle specifiche agevolazioni previste per lo sport dilettantistico: ad esempio i compensi agevolati fino a 10.000 euro annui previsti dall'art. 67 c. 1 lett. m) TUIR. Ma attenzione: i benefici dell'iscrizione nel registro CONI sono sempre limitati alle discipline sportive riconosciute dal supremo ente sportivo e non si estendono mai alle attività culturali e ricreative.

24) Qualche esempio pratico potrà chiarirci le idee...
Immaginate un oratorio: una ASD impegnata da anni nell'organizzazione di corsi di calcio e nella partecipazione ai relativi campionati. Bene: il calcio è l'attività istituzionale sportiva. Se la ASD intende continuare a fruire dei compensi sportivi dilettantistici per i propri istruttori e allenatori in tale disciplina, dovrà mantenere l'iscrizione nel registro CONI. Se, però, desidera anche utilizzare la sala teatro parrocchiale affinché le “nuove promesse” possano seguire dei corsi di recitazione, mettere in scena un'opera come il Macbeth, suonare “live” la nuova musica emergente, partecipare a un Caffè Letterario gustando una bevanda e tante amenità simili… allora ecco che diventa interessante anche iscriversi nel RUNTS, come indicato nelle precedenti FAQ. Il tutto semplicemente trasformando la ASD in un ente più dotato dal punto di vista della progettualità: la APSSD: Associazione di Promozione Sociale Sportiva Dilettantistica.

25) Quindi non siamo costretti a scegliere tra ASD e APS: c'è anche una terza via, la APSSD?
Esatto, un modello associativo il cui statuto e la cui attività consentono di iscriversi sia nel registro CONI sia nel RUNTS, beneficiando, seppur con precisi limiti, dei vantaggi dell'una e dell'altra appartenenza.

26) Conosciamo i benefici fiscali e normativi previsti per le ASD. Cosa offre, invece, il Terzo settore?
Cominciamo con le tradizionali agevolazioni in materia di imposte dirette ed indirette. A regime, una associazione iscritta nel RUNTS - in qualità di APS - perderà l'art. 148 c. 3 del TUIR riacquistando, tuttavia, la medesima agevolazione nella forma prevista dall'art. 79 CTS: ai fini IRES per “le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta percento da enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m)” . Dal punto di vista IVA, invece, resta immutata la disposizione di cui all'art. 4 comma 4 del DPR 633 del 1972 che esclude dal tributo i corrispettivi istituzionali delle APS.

27) In buona sostanza cambia poco o nulla
Esatto. Anche se vi sono alcune differenze con l'art. 148 che meritano di essere evidenziate. Per le APS, l'art. 79 CTS prevede espressamente la parificazione tra associati e familiari conviventi che consente di includere anche i parenti del socio tra i beneficiari della defiscalizzazione. Sparisce invece la menzione relativa ai “tesserati” delle altre associazioni affiliate all'ente nazionale. Questi ultimi potranno continuare a godere del vantaggio fiscale ma solo a condizione di essere anche “associati” ad altri sodalizi e non solo meri “tesserati”.

28) E per le attività commerciali?
L'iscrizione nel RUNTS in qualità di APS, comporta la cessazione del regime forfettario legge 398 del 1991. Le APS potranno, tuttavia, beneficiare di un regime alternativo previsto dall'art. 86 del CTS. Esso prevede, che fino ad un plafond annuale massimo di 130.000 euro di ricavi, la APS calcoli l'imponibile ai fini IRES nella misura del 3% del volume di affari commerciale. Per esemplificare: se la APS ottiene un volume di ricavi commerciali di 50.000 euro, calcolerà l'imponibile nella misura del 3%, pari a 1500 euro, e su tale ammontare verserà l'IRES nella misura del 24 %, pari a 360 euro.
Rispetto alla 398 (che può vantare un meccanismo similare di calcolo con un ben più elevato limite annuale: 400.000 euro) il beneficio è, però, soprattutto sul versante iva.
Infatti il regime di cui all'art. 86 prevede la generale esclusione da IVA sui proventi, laddove la 398 esige invece il versamento del 50% del tributo, senza, peraltro, consentire alcuna detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti. Gli enti di promozione sociale non dovranno, quindi, scomputare l'IVA dai ricavi commerciali, e questo risulterà certamente vantaggioso in tutte le prestazioni e cessione rivolte a privati cittadini, istituzioni ed enti pubblici ed altre associazioni. Per i soggetti, cioè, che non detraggono l'iva. Ad esempio, se un istituto scolastico pubblico commissiona ad una APS un servizio di istruzione sportiva dell'ammontare annuale di 50.000 euro (per restare nell'esempio numerico poc'anzi delineato) l'associazione di promozione sociale incasserà, al netto dell'IRES, 49.640 euro. Una ASD in regime 398, al contrario, dovrebbe prima scomputare l'IVA 22% sul corrispettivo (pari a circa 9.016 euro) per versarne poi il 50% all'erario (con una riduzione secca di 4508 euro circa.

29) Vi sono altre agevolazioni fiscali di rilievo a beneficio delle APS iscritte nel RUNTS?
Ve ne sono molte in più rispetto a quelle di cui può beneficiare una ASD iscritta nel registro CONI, ma anche altre similari che si sovrappongono. Le APS, come le ASD, si avvalgono della generale esenzione da imposta di bollo. Ma le prime, diversamente dalle seconde, possono fruire anche dell'esenzione da imposta di registro qualora debbano adeguare gli statuti a modifiche o integrazioni normative. Il che vuol dire, in buona sostanza, poter adeguare lo statuto a costo zero, se necessario. La APS potrà beneficiare dell'esenzione da IMU sull'immobile di proprietà destinato esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività istituzionali.
Il beneficio differenziale tra i due sistemi è ancor più evidente se si guarda al versante delle erogazioni liberali. Quelle, in denaro o in natura, in favore delle APS sono detraibili dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche per il 30% fino ad un importo non
superiore a 30.000€ per ciascun periodo d'imposta. Ovvero sono deducibili dal reddito netto complessivo di persone fisiche, enti e società nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato.
Una norma agevolativa di questa portata non esiste per le ASD. A meno che esse non optino per l'iscrizione nel RUNTS, ovviamente.

30) In cosa consistono le agevolazioni normative (a carattere non fiscale) per le APS?
Si tratta di un complesso di norme che il CTS ha incluso allo scopo di non limitare i vantaggi differenziali della promozione sociale alla sola “leva” tributaria. Va rammentato, infatti, che nella visione complessiva del Legislatore, gli ETS - e dunque anche le APS - sono il braccio destro della politica dei servizi sociali. Di qui la necessità di non ridurre il tutto a una mera faccenda di tasse, per quanto importanti esse siano. Pertanto, gli enti di promozione sociale iscritti al RUNTS, potranno acquisire automaticamente la personalità giuridica, previa assistenza di un notaio e con un patrimonio minimo di 15.000 euro. Potranno accreditarsi con la Pubblica Amministrazione per lo svolgimento in convenzione di attività o servizi sociali di interesse generale. Ed ancora, partecipare alle iniziative promosse da Stato, Regioni e Province autonome per accedere ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo. Il tutto avvalendosi dell'apporto prevalente dei volontari che nel sistema delle APS non corrisponde solo ad una mera eventualità gestionale, ma anzi ne costituisce l'asse portante anche sotto il profilo della legittima costituzione e funzionamento.

31) La legge 383 del 2000 prevedeva la possibilità per le APS di svolgere le proprie attività in immobili dotati delle più diverse destinazioni d'uso. Cosa dice in proposito il CTS?
Per le nuove APS è prevista la possibilità di svolgere le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, in immobili dotati di tutte le destinazioni d'uso omogenee previste del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica. Beneficio quindi confermato.

32) Le APS possono ottenere beni mobili ed immobili in comodato dalle Pubbliche Amministrazioni?
Si, il CTS prevede espressamente che lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli ETS, incluse le APS, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali, per una durata massima di trent'anni. A carico della APS l'onere di manutenzione dei beni concessi.

33) Fin qui i benefici. Ma ci sono anche adempimenti e regole burocratiche da rispettare. Secondo molti esperti la gestione di una APS è decisamente più complicata rispetto a quella di una ASD o di un circolo culturale.
La sensazione che una APS sia sempre più difficile o costosa da gestire rispetto ad altri modelli associativi è erronea e corrisponde ad una generalizzazione priva di fondamento. Il CTS, infatti, è stato progettato in modo da imporre oneri crescenti di gestione e amministrazione, in rapporto alla scala dell'ente iscritto. Più grande è l'associazione, maggiori sono le risorse umane e finanziarie impegnate e più grande sarà l'impegno amministrativo richiesto. Tutto ciò appare naturale e comprensibile e vale in ogni settore economico. La domanda è se per le APS di ridotta entità sussistano agevolazioni contabili e amministrative compatibili con le limitate risorse del sodalizio. E a questa domanda possiamo rispondere affermativamente.

34) Pertanto, quali esoneri e riduzioni sono previste per le piccole APS?
- L'art. 13 del CTS prevede che gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può redarre il bilancio nella forma del rendiconto per cassa. Un rendiconto, dunque, non ancorato al principio di competenza e senza l'obbligo di esporre i dati relativi alle attività e passività nella forma dello stato patrimoniale. In concreto significa che le piccole APS (in realtà nemmeno tanto piccole) potranno redigere il bilancio con le stesse modalità contabili previste per le ASD o i circoli culturali
- L'art. 30 del CTS stabilisce la nomina obbligatoria dell'organo di controllo (sostanzialmente uno o più consulenti abilitati alla verifica continua del legittimo operato dell'ente) solo quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unita'.
A norma dell'art 30 del CTS, già citato, l'obbligo di nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, subentra solo quando risultano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 Euro; b) totale delle entrate comunque denominate (ricavi, rendite, proventi, erogazioni liberali, ecc.): 2.200.000 Euro.
Pertanto, una APS che mantenga le proprie entrate annuali al di sotto dei 220.000 euro, conserva una gestione amministrativa agevole complessivamente paragonabile a quella di una ASD delle medesime dimensioni.

35) A giudicare dalle risposte fin qui fornite, sembrerebbe che a tutte le ASD convenga sempre e comunque iscriversi anche nel RUNTS. E' vero?
No. Perché il regime fiscale e normativo delle ASD e SSD fornisce un ampio ventaglio di agevolazioni per tutti i sodalizi il cui impegno statutario consista prevalentemente o esclusivamente nella promozione delle discipline sportive riconosciute dal CONI. Il punto è che per molti sodalizi, queste discipline non sono l'unica ragione associativa. L'ombrello del CONI non copre, ad esempio, i gruppi che promuovono le discipline sportive emergenti, né quelli che perseguono finalità di taglio più ampiamente sociale all'interno delle quali lo sport è uno strumento di aggregazione e crescita, ma non l'unico.

36) E' possibile tracciare l'identikit dell'associazione candidata all'iscrizione nel RUNTS?
Per le ASD, certamente quelle impegnate negli sport emergenti non riconosciuti dal CONI. Ma anche quelle che, oltre all'attività sportiva, si occupano quotidianamente di promuovere anche arte, cultura, assistenza, turismo sociale, recupero scolastico. Più cose svolge un sodalizio, più comoda e conveniente sarà l'entrata nel registro del Terzo Settore, in qualità di APS.
Ci sono anche alcuni aspetti di carattere più spiccatamente finanziario da considerare: una ASD che introita un volume importante di entrate commerciali “connesse” (es. da sponsorizzazioni sportive) non è avvantaggiata dal Terzo Settore, perché perderebbe la possibilità di gestire questo fatturato con la 398, il cui plafond annuale (400.000 euro) è ben più ampio di quello delle APS (130.000 euro). D'altro canto, se l'associazione ha un volume d'affari ridotto, prevalentemente rivolto a privati, associazioni, enti pubblici, il regime delle APS si rivela più vantaggioso in quanto consente alle parti di risparmiare l'imposta sul valore aggiunto.
L'identikit ideale è quindi un'associazione di piccole o medie dimensioni, impegnata nel sociale a 360 gradi, interessata a collaborare anche con enti pubblici e amministrazioni locali, il cui volume annuale di ricavi complessivi non supera i 220.000 euro.

37) E per i circoli culturali e ricreativi? Per chi promuove arte, musica?
Come già precisato, per i circoli culturali e ricreativi – diversamente dalle ASD che possono comunque optare per restare sotto l'ala esclusiva del registro CONI – quella del Terzo Settore è una scelta quasi obbligata. Non che sia illegale gestire queste attività al di fuori del CTS, ma allorquando il registro nazionale sarà attivo, tutte le agevolazioni fiscali saranno decurtate. A meno che tali enti non si trasformino in APS.

38) Tutto chiaro in teoria. Ma nella pratica come possiamo valutare, caso per caso, la fattibilità e la convenienza dell'iscrizione? Dove reperire i modelli di statuto e le altre informazioni necessarie?
Da oltre venti anni, il CSI mette a disposizione gratuitamente l'esperienza dei propri uffici ai circoli e alle associazioni affiliate. Potete valutare conformità e convenienza di ogni opzione discutendone liberamente insieme ai nostri esperti. Che vi forniranno un kit completo della modulistica necessaria, sino al completamento di tutto l'iter di riconoscimento.




Fonte: CSI Nazionale

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